Prestazione occasionale

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Cosa fare in caso di consultazioni sporadiche.

 

 

Fac Simile ricevuta di prestazione occasionale

Nostro Nome e Cognome
Indirizzo
Tel. XXXXXXX
Codice Fiscale

Spett.le _________________________ (Nome Cliente)
Indirizzo_________________________
Codice fiscale ____________________

Nota n. ___ (il numero della nota dobbiamo inserirlo noi) del ________ (data di emissione della nota)

Io sottoscritto ______________, nato a ___________ il __________

e residente a __________ in via _____________________ al n. ____

RICEVO

in data _________la somma di €  _______ per la prestazione occasionale di ____________

eseguita nel periodo _____________

Compenso 100 euro
Netto a pagare 100 euro

La prestazione é di natura occasionale ed é esclusa dall’applicazione dell’IVA (art. 5 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972).

Data e Firma

Marca da bollo di euro 2 se l’importo supera i 77,47 euro.

NB: Ricordiamo che il presente articolo riguarda l’ambito fiscale della prestazione. Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, occorre informarsi presso l’ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per Psicologi)

Una volta superato l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli psicologi, la prima cosa che ci si chiede é se é obbligatoria o meno l’apertura della partita IVA. In realtà, l’apertura della partita IVA è obbligatoria quando il soggetto svolge l’attività in via abituale. Non é quindi obbligatoria se l’attività viene svolta in maniera occasionale.

Senza la partita IVA, per certificare compensi incassati in qualità di psicologo é dunque  necessario fare delle ricevute per prestazioni occasionali che se sono rilasciate a clienti privati non avranno ritenuta d’acconto, se sono rilasciate a soggetti con partita IVA o enti (società, ospedali, studio, altri professionisti o strutture) avranno ritenuta d’acconto al 20%.

L’ammontare annuo massimo che il contribuente può ricevere sotto forma di prestazione occasionale è pari a 5000 EUR (lordi): si sottolinea come questo sia un riferimento introdotto da una normativa di carattere “previdenziale” (dall’INPS) poiché se la prestazione è di importo inferiore o uguale a detta cifra, allora l’INPS riconoscerà la natura occasionale della prestazione e non chiederà contributi sulla prestazione stessa.

Quella che va valutata ai fini fiscali invece è la natura della prestazione, che sia una tantum, occasionale, se diventa periodica (anche solo con un paziente che però vedo ogni settimana) oppure se si inizia ad avere più pazienti, non si può parlare di prestazione occasionale, ma sorge già l’obbligo di aprire la partita IVA, in quanto la prestazione diventa “periodica e continuativa”.

Anche la Legge Biagi (ripresa dalla riforma Fornero) sembra individuare una sorta di “incompatibilità” per le professioni protette (che richiedono iscrizione ad Albi) di essere svolte in forma di prestazione occasionali.

Sul fronte ENPAP, al contrario dell’INPS, la questione è diversa poiché detto Ente sancisce che anche sulle prestazioni occasionali svolte in qualità di psicologo siano dovuti i contributi all’ENPAP (al contrario dell’INPS), senza menzione a un limite di valore o di numero di prestazioni (quindi anche inferiori a 5000 EUR). In sostanza l’ENPAP si basa sulla natura della prestazione in qualità di psicologo e non sull’ammontare o il numero.


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