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N.B.

La presente collaborazione ha una validità di 30 giorni. Al termine dei 30 giorni previsti dalla legge, e al raggiungimento della soglia limite stabilità e comunicata via Email, il contratto diventa di natura “contratto di lavoro a tempo determinato”.


 

LEGGI E APPROVA IL CONTRATTO

Servizio offerto da

Centro d’Intervento Psicologico UNO del Dott. Francesco Giorico

CONTRATTO di collaborazione OCCASIONALE


TRA il Sig./Sig.ra GIORICO FRANCESCO, nato a ORISTANO (OR) il 01/12/1984 in qualità diLegale Rappresentante del CENTRO D'INTERVENTO PSICOLOGICO UNO DEL DOTT. FRANCESCO GIORICO, con sede legale a ROMA (RM), indirizzo VIA DEL CASALE QUINTILIANI 109 - Partita IVA / Codice Fiscale 01191020955 di seguito denominato/a “Committente”;

E il Sig./Sig.ra ----------

nato/a a ------------  il --------------

residente a ---------- (----)

indirizzo ----------------

Codice Fiscale ----------------------di seguito denominato/a “Collaboratore”;

Si conviene e si stipula quanto segue:

  1. Il Committente, ai sensi del comma 2, dell’articolo 61 del D.lgs. n. 276/2003 in applicazione della Legge 30/2003, e successive integrazioni e modificazioni, e dall’articolo 67, comma 1, lettera l) del DPR n. 917/86, conferisce incarico al Collaboratore il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione autonoma occasionale, avente ad oggetto la seguente attività:

Promozione del sito www.psicologia.one e vendita dello spazio Web nello specifico della registrazione nella sezione membership (registrazione) attraverso l’utilizzo di un Codice Sconto "-----------------------" assegnato al momento della stipula del presente contratto e conservato nei registri e del Committente.

  1. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione autonoma occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione nei limiti e con le modalità del presente contratto.L’incarico sarà svolto dal Collaboratore con assoluta autonomia ed indipendenza quanto alle modalità e ai criteri di esecuzione della prestazione. La Società, Ditta, Associazione (altro) metterà a sua disposizione gli eventuali strumenti necessari per l’esecuzione dell’incarico, i quali dovranno poi essere da lei restituiti alla scadenza del contratto.

  2. La prestazione avrà inizio il giorno %Data di firma% per terminare inderogabilmente 90 giorni dopo la data di stipula. In ogni caso la prestazione non potrà protrarsi oltre il periodo massimo di 30 giorni previsti dalla legge.

  3. In caso di eventi quali la malattia, l’infortunio o la maternità, che impediscano lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogate con modalità e tempi da concordarsi tra le parti.

  4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfetariamente in €. 6,00 (in lettere cinque/00 Euro) per ogni nuovo iscritto utilizzante il Codice Sconto assegnato al Collaboratore al momento della stipula, al lordo dell’eventuale ritenuta d’acconto del 20% (*), ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600/73. Tale somma sarà corrisposta in un’unica soluzione contestualmente al termine del contratto a seguito di presentazione di apposita notula o ricevuta da parte del Collaboratore.

  5. Il Committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 7 giorni a mezzo raccomandata/email/PEC. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 3 giorni dal ricevimento del preavviso.

  6. L’incarico affidato dovrà essere svolto secondo buona fede ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.

  7. Il Collaboratore si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso durante l’espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’attività di cui al presente contratto.

  8. Per eventuali controversie il Collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Oristano.

Il Collaboratore dichiara infine di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite il presente contratto saranno trattati dal Committente, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità necessarie per adempiere agli obblighi normativi e di legge e potranno essere comunicati a soggetti terzi (commercialista, banca, soggetti finanziari, altro) sempre per gli stessi scopi. Il collaboratore è tenuto alla comunicazione tempestiva di eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Il presente contratto è redatto in duplice copia in originale, di cui una viene trattenuta dal Committente e una dal Collaboratore.

La firma del presente contratto si intende effettuata ONLINE con la spunta dell’accettazione del presente contratto nella pagina dedica sul sito Web, e precisamente: www.psicologia.one/sviluppatori-part-2/; e con l’invio contestuale della foto della carta d’Identità o di altro documento valido, sempre attraverso il modulo di registrazione alla pagina sopracitata.

Il contratto ha valore di legge secondo le disposizioni presentate nel suddetto e nella normativa nazionale.

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IL RESPONSABILE

Dott.Francesco Giorico

(*) Si ricorda che la ritenuta d’acconto deve essere applicata soltanto qualora il soggetto Committente, rivesta il ruolo di “sostituto d’imposta”, ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600/73.

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