ENPAP – CASSA DI PREVIDENZA

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Come e quando versare i contributi

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

I contributi da versare annualmente all’ENPAP sono tre:

  • Contributo soggettivo. Corrisponde al 10% del tuo reddito netto, con un minimo di 780,00 euro. A partire dai redditi 2015, se intendi aumentare la pensione che riceverai, puoi scegliere – anno per anno in occasione della presentazione della comunicazione reddituale – di aumentare la percentuale del 10%, con incrementi in unità di punto percentuale (11%, 12%, 13% ecc.) fino all’aliquota massima del 20%. Questo contributo, peraltro interamente deducibile ai fini fiscali, ti verrà accreditato sulla tua posizione personale in ENPAP e ogni anno crescerà in base ai versamenti che effettuerai e ai rendimenti che ti verranno attribuiti. Quando raggiungerai l’età della pensione (65 anni), l’intero ammontare dei tuoi versamenti e dei rendimenti maturati (ti verranno restituiti in rate di pensione) servirà a determinare la tua prestazione.
  • Contributo integrativo. Corrisponde al 2% del tuo corrispettivo lordo con un minimo di 60,00 euro, che proviene dalla quota aggiuntiva obbligatoria del 2% (ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103/96). Questa parte di contribuzione serve per finanziare le spese di funzionamento dell’ENPAP e per garantirti alcuni servizi, come l’assistenza sanitaria integrativa e l’indennità di malattia o infortunio.
  • Contributo di maternità. Corrisponde a una quota fissa per finanziare l’indennità di maternità delle colleghe che diventano madri. Per il 2017 è stabilita in 125,00 euro.

Per sapere qual è il reddito netto e il corrispettivo lordo, è sufficiente individuare le cifre riportate nella tua dichiarazione dei redditi (Modello UNICO) così come indicati nelle istruzioni rilasciate ogni anno dall’ENPAP per la compilazione della comunicazione reddituale annuale.

 


 

RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO: CHI NE HA DIRITTO

Come sopra indicato, il contributo soggettivo minimo è pari a euro 780,00 e, pertanto, nel caso in cui il calcolo del contributo risulti inferiore a tale importo si dovrà in ogni caso versare l’importo di euro 780,00.

Solo gli Iscritti che si trovano in una delle condizioni di seguito riportate possono richiedere la riduzione del contributo soggettivo minimo:

euro 390,00
(50% del contributo minimo)
  •  nel corso dell’anno hanno svolto attività di lavoro dipendente (anche part-time) contemporaneamente all’attività libero professionale
  • sono ultra cinquatasettenni pensionati di altro ente di previdenza obbligatoria
  • sono titolari di pensione erogata dall’ENPAP
  • si sono trovati per almeno sei mesi nel corso dell’anno in condizione d’inattività professionale per inabilità dovuta a malattia (nel caso di maternità vi rientra solo quella considerata “a rischio”)
euro 260,00
(un terzo del contributo soggettivo minimo)
per gli iscritti all’ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e l’età anagrafica non supera i 35 anni (le due condizioni devono coesistere)
euro 156,00
(un quinto del contributo soggettivo minimo)
per coloro che nel corso dell’anno hanno conseguito un reddito netto professionale inferiore a euro 1.560,00

 

Nella tabella di seguito, invece, sono riportati gli effetti delle riduzioni rapportate al reddito netto prodotto ricordando che in ogni caso, seppure in presenza del diritto a riduzione, è dovuto quale contributo soggettivo il 10% del reddito netto prodotto:

ENTITÀ ANNUA
DEL REDDITO NETTO PROFESSIONALE
CONTRIBUTO SOGGETTIVO DOVUTO
Iscritto ENPAP
senza riduzioni
Iscritto ENPAP
con riduzioni fino al 50%
Iscritto ENPAP
da non oltre 3 anni entro i 35 anni di età
Iscritto ENPAP
con reddito netto inferiore a euro 1.560,00
da euro 0,00
a euro 2.600,00
euro 780,00 euro 390,00 euro 260,00 euro 156,00
da euro 2.600,01
a euro 3.900,00
euro 780,00 euro 390,00 10% del
reddito netto
da euro 3.900,01
a euro 7.800,00
euro 780,00 10% del
reddito netto
10% del
reddito netto
oltre euro 7.800,00 10% del
reddito netto
10% del
reddito netto
10% del
reddito netto

 


 

QUANDO DEVI VERSARE

Ogni anno devi presentare la comunicazione reddituale sulla base dei redditi prodotti nell’anno precedente: ad esempio nel anno 2018 devi dichiarare e versare i contributi per i redditi conseguiti nel 2017.

 


 

LE SCADENZE

Durante l’anno le scadenze sono:

  • 1° marzo: devi versare l’acconto (in un’unica soluzione o a rate);
  • 1° ottobre: devi presentare la comunicazione reddituale e poi versare il saldo (in un’unica soluzione o a rate).

 


 

ACCONTO – SCADENZA 1° MARZO

Entro questa data devi versare l’acconto calcolando il 70% del reddito dell’anno precedente: ad esempio nell’anno 2018 l’acconto per i redditi 2017 si calcola sui redditi dell’anno 2016 (cosiddetto METODO STORICO). Se la percentuale così calcolata risulta inferiore ai contributi minimi (vedi paragrafo “TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI”), saranno dovuti rispettivamente questi ultimi.

Calcolare l’acconto è semplice: ti basta accedere all’Area Riservata, selezionare la voce “ACCONTO” e quindi accedere al calcolo dell’acconto con il METODO STORICO. Una volta ottenuto l’importo potrai procedere con il pagamento attraverso le modalità che preferisci tra M.Av. bancario, bonifico bancario o F24.

Se pensi di aver guadagnato meno dell’anno precedente e non vuoi pagare un acconto molto superiore al reddito effettivo che hai conseguito, puoi avvalerti del METODO PREVISIONALE. Con questo metodo ti è possibile ricalcolare, sotto la tua responsabilità, l’importo dell’acconto sulla base del minore reddito conseguito nell’anno. Anche in questo caso calcolare l’importo dell’acconto è semplice: ti basta accedere all’Area Riservata, selezionare la voce “ACCONTO” e accedere al calcolo dell’acconto con il METODO PREVISIONALE.

Attenzione! Se adotti il metodo previsionale senza un reale calo del reddito, a ottobre, con la compilazione della comunicazione reddituale, ti troverai a dover versare interessi e sanzioni sulla parte di acconto che non hai versato.

Puoi inoltre versare in deroga l’acconto rateizzandolo fino a 150 giorni oltre la scadenza del 1° marzo, con la sola applicazione degli interessi pari allo 0,35% mensile (4,20% annuo).
Per versare l’acconto a rate non è richiesto l’invio di alcuna comunicazione all’Ente: basterà effettuare le diverse tranche di versamenti, con importi a tua scelta, entro 150 giorni dalla scadenza del 1° marzo.

Attenzione! Se ti avvali di questa modalità, la tua posizione contributiva non è comunque regolare ai fini del rilascio del DURC e/o per accedere alle altre prestazioni erogate dall’Ente.
In tal caso, contatta gli Uffici per regolarizzare la tua posizione contributiva.

Per maggiori informazioni sul calcolo e sul pagamento dell’acconto relativo ai redditi anno 2017 (con scadenza al 1° marzo 2018) consulta le istruzioni disponibili:

 


 

COMUNICAZIONE REDDITUALE E SALDO – SCADENZA 1° OTTOBRE

Al 1° ottobre avrai a tua disposizione la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF (Modello UNICO). Dovrai accedere alla tua Area Riservata, selezionare la voce “COMUNICAZIONI REDDITUALI E SALDO” e selezionare “Inserisci Comunicazione Reddituale”. A questo punto dovrai semplicemente selezionare l’anno del reddito da dichiarare e riportare i dati del reddito netto e dei corrispettivi lordi così come indicati all’interno delle istruzioni rilasciate dall’ENPAP in occasione di ogni scadenza e disponibili all’interno dell’Area Riservata. Una volta presentata la dichiarazione e confermati i dati, il sistema calcolerà l’importo del saldo che devi versare – già detratto dell’acconto versato a marzo – e potrai procedere con il pagamento dei contributi attraverso il metodo di pagamento che preferisci tra M.Av. bancario, bonifico bancario o F24).

Puoi inoltre versare in deroga il saldo rateizzandolo fino a 150 giorni oltre la scadenza del 1° ottobre, con la sola applicazione degli interessi pari allo 0,35% mensile (4,20% annuo).
Per versare il saldo a rate non è richiesto l’invio di alcuna comunicazione all’Ente: basterà effettuare le diverse tranche di versamenti, con importi a tua scelta, entro 150 giorni dalla scadenza del 1° ottobre.

Attenzione! Se ti avvali di questa modalità, la tua posizione contributiva non è comunque regolare ai fini del rilascio del DURC e/o per accedere alle altre prestazioni erogate dall’Ente.
In tal caso, contatta gli Uffici per regolarizzare la tua posizione contributiva.

Per maggiori informazioni sulla compilazione della comunicazione reddituale e calcolo del saldo relativo ai redditi anno 2016 (con scadenza al 2 ottobre 2017 in quanto il 1° ottobre cadrà di domenica) leggi le ultime istruzioni disponibili:

 



COME PUOI PAGARE

I contributi possono essere versati tramite:

  • F24
  • M.Av.
  • bonifico bancario
  • carta di credito ENPAP

F24

Attraverso il modello F24 è possibile effettuare, anche in più soluzioni, i versamenti degli importi dovuti all’ENPAP.
A tal fine, sono state istituite le seguenti causali di versamento:

causale descrizione causale
ECTR da utilizzare per il versamento dei contributi (acconto e/o saldo)
EINT da utilizzare per il versamento degli interessi
ESNZ da utilizzare per il versamento delle sanzioni
ERPS da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto periodi di studio
EAPR da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto degli anni di esercizio professionale precedenti la fondazione dell’Ente

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali devono essere esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “codice ente”, il codice “0007”;
  • nel campo “codice sede”, nessun valore;
  • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
  • nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa”, l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “aaaa” (il mese non è da valorizzare oppure valorizzare a zero “00”);
  • nel campo “periodo di riferimento a mm/aaaa”, nessun valore oppure valorizzare a zero l’anno di competenza del contributo da versare nel formato “aaaa” (“0000″) o ripetere l’anno di competenza del contributo nel formato “aaaa” (il mese non è da valorizzare oppure valorizzare a zero “00”);
  • nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.

Consulta le istruzioni per la compilazione.


M.Av.

Al momento del calcolo dell’acconto (1° marzo) o del saldo (1° ottobre), il sistema informatico ti permette di generare un M.Av. bancario che potrai pagare direttamente in banca o attraverso il tuo home banking senza ulteriori adempimenti.

 

Bonifico bancario

Se invece preferisci pagare con bonifico bancario, suddividendo il dovuto anche in più versamenti, potrai farlo utilizzando queste coordinate e causali:

beneficiario     ENPAP-Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi presso Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma
 IBAN  IT02Y0569603211000077000X83
 BIC/SWIFT POSOIT22
causale la causale è composta dal tuo codice fiscale seguita da una lettera che identifica il pagamento e l’anno di riferimento. Ad esempio:

  • acconto redditi 2017 = codice fiscale iscritto A17
  • saldo redditi 2016 = codice fiscale iscritto S16
  • interessi maturati su anno 2017 = codice fiscale iscritto Y17
  • sanzioni maturate su anno 2017 = codice fiscale iscritto X17

 

Carta di credito ENPAP (circuito CartaSì/VISA e Banca Popolare di Sondrio)

L’Iscritto già possessore di Carta di Credito ENPAP, può effettuare il pagamento direttamente online attraverso l’Area Riservata. La Carta di Credito ENPAP consente di effettuare i versamenti e avere l’addebito dell’importo sul proprio conto bancario il mese successivo. Sarà sufficiente inserire l’importo da versare, selezionare la causale e seguire la procedura. Accedi all’Area Riservata,  seleziona la voce “CARTA ENPAP” e scegli la modalità di pagamento (“Pagamento M.Av. ” o “Pagamenti on line”).

 

Attenzione! Non c’è bisogno che contatti l’ENPAP per avere conferma della ricezione del pagamento o che invii copia del versamento. Ogni singolo pagamento sarà visualizzabile non prima di 5 giorni lavorativi all’interno dell’Area Riservata sotto la voce “Versamenti” (visualizzabile all’interno della sezione “CERTIFICAZIONE UNICA, ATTESTAZIONI, VERSAMENTI”) e all’interno del tuo CONTO PERSONALE.

 

Nel caso di pagamenti effettuati con causale RC2 (bonifico o carta di credito) finalizzati a regolarizzare parzialmente eventuali scoperture (ad esclusione dell’anno corrente), gli stessi verranno imputati a copertura dei debiti scaduti partendo dalle annualità meno recenti, distribuendo l’importo versato – per ciascun anno – in primis al contributo integrativo e a seguire al contributo di maternità, al contributo soggettivo, nonché agli interessi e alle sanzioni.

 


UTILIZZO DEI CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZA

Se consultando l’estratto conto (accessibile dall’Area Riservata sotto la voce “CONTO PERSONALE”) hai notato che sono presenti degli importi versati in eccedenza puoi, compilando il modulo crediti presente in Area Riservata (accessibile dalla voce “CONTO PERSONALE” e selezionando a fondo estratto conto la voce “Richiesta restituzione o trasferimento contributi versati in eccedenza”), chiedere la restituzione dei contributi direttamente sul tuo conto corrente bancario (ENPAP eseguirà un bonifico a tuo favore) o trasferire tali importi a copertura di quanto ancora dovuto su altre annualità. La restituzione o il trasferimento sono subordinati alla verifica della regolarità dell’intera posizione contributiva.
La liquidazione degli importi eccedenti avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione del modulo online.

Cosa succede se non pago l'ENPAP?

Cosa succede se non versi i contributi

Se non versi i contributi nei termini previsti maturi interessi e/o sanzioni creando dei debiti sulla tua posizione che non consentono di rilasciarti, in caso di necessità, il DURC oppure di farti accedere alle forme di assistenza.

Se ti trovi in una delle condizioni sotto riportate e vuoi regolarizzare la tua posizione, chiedi assistenza al Servizio Contribuzione.

 

INTERESSI E SANZIONI

Si maturano interessi e/o sanzioni in caso di ritardo:

  • nel versamento dei contributi dovuti in acconto (1° marzo di ciascun anno)
  • nella presentazione della comunicazione reddituale (1° ottobre di ciascun anno)
  • nel versamento dei contributi dovuti a saldo (1° ottobre di ciascun anno)

Maggiorazioni in caso di ritardato versamento dell’acconto

versamento acconto stato del versamento interessi e/o sanzioni
entro la scadenza nei termini nessuno
entro 150 giorni dalla scadenza in deroga interessi pari allo 0,35% per ogni mese o frazione di mese
oltre 150 giorni dalla scadenza fuori termine interessi pari allo 0,35% per ogni mese o frazione di mese
+sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo

 

Sanzioni in caso di ritardata presentazione della comunicazione dei redditi professionali

invio comunicazione stato della comunicazione sanzione applicabile
entro la scadenza nei termini nessuna
entro 7 giorni dalla scadenza fuori termine sanzione di 10,00 euro
entro 90 giorni dalla scadenza fuori termine sanzione di 50,00 euro
oltre 90 giorni dalla scadenza fuori termine sanzione di 100,00 euro

Attenzione! La sanzione per l´omesso o il tardivo invio della comunicazione annuale si applica anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato, entro il termine stabilito, il relativo versamento a saldo.

 

Maggiorazioni in caso di ritardato versamento del saldo

versamento saldo stato del versamento interessi e/o sanzioni
entro la scadenza nei termini nessuno
entro 150 giorni dalla scadenza in deroga interessi pari allo 0,35% per ogni mese o frazione di mese
oltre 150 giorni dalla scadenza fuori termine interessi pari allo 0,35% per ogni mese o frazione di mese
+sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo

Attenzione! L’esecuzione del versamento a saldo e l´invio della comunicazione annuale, pur coincidendo con la stessa scadenza, sono due adempimenti distinti. Per questo motivo la sanzione per l´omesso o il tardivo invio della comunicazione annuale si applica anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato entro il termine stabilito il relativo versamento a saldo.

 

MANCATO RILASCIO DEL DURC PER IRREGOLARITÀ

Il certificato di regolarità contributiva non potrà essere emesso dall’ENPAP in presenza di un debito complessivo superiore a euro 20,00. Per ulteriori informazioni consulta la sezione FAQ – Contribuzione.

 

INACCESSIBILITÀ ALLE FORME DI ASSISTENZA PER IRREGOLARITÀ

Per poter accedere alle forme di assistenza è necessario che la tua posizione sia in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi. In alcuni casi è possibile richiedere all’Ente una compensazione parziale o totale del debito con l’indennità spettante.


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